L'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge n. 264/1991, come modificata dalla legge n. 11/1994, e può essere esercitata sia da società che da imprese individuali, L'attività di consulenza automobilistica è contingentata secondo i criteri fissati a livello nazionale, in base ai quali è stata definita la programmazione numerica per ciascun ambito provinciale (vd. Delibera C.P. 232/1996).
Pertanto, è possibile ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza .264/91 ss.mm. se, all’atto della domanda, risultano sedi vacanti nell’ambito provinciale all’interno del quale l’istante intende stabilire la sede dello studio di consulenza automobilistica.
Per conseguire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa di consulenza automobilistica è necessaria la titolarità - in capo ad almeno uno dei soggetti individuate dalla normativa (art. 3 co. 2 L.264/91) – dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività (art. 5 L. 264/1991). In base all’art. 4 L.264/91, su colui/coloro che possiede/posseggono detto attestato professionale grava la responsabilità professionale dell’esercizio dell’attività di consulenza (sempreché, per le società, si tratti di socio amministratore o accomandatario/amministratore).
Occorre altresì il rispetto dei requisiti personali e morali individuati all’art. 3 co. 1 da parte del titolare se trattasi di impresa individuale ovvero da parte di tutti i soci per le società di persone, degli accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, degli amministratori per tutte le altre società (art. 3 co. 2 L.264/91).
Il procedimento autorizzatorio di nuova apertura (anche di sede secondaria) -così come quello di trasferimento di sede- prevede la previa verifica della conformità e adeguatezza dei locali individuati quale sede dell’attività di consulenza, in base ai parametri indicati dal DM 9/11/1992. A tale scopo viene effettuato specifico sopralluogo.
L’impresa istante infine, all’atto della domanda di autorizzazione, deve disporre di adeguata capacità finanziaria, i cui criteri sono definiti dal DM 9/11/92. In caso di apertura di sede secondaria, oltre al rispetto dei requisiti individuati all’art. 3 co.1, per ciascuna sede ulteriore dovrà essere prevista la presenza di un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza.
A seconda della forma organizzativa imprenditoriale, potrà trattarsi di un institore, di un socio, di un socio accomandatario (per le società in accomandita semplice o per azioni) o di un amministratore della società- purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla legge n. 264/1991, compreso l'attestato di idoneità professionale- che non deve esplicare la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione (Circolare Min.Trasp. n. 146/96).