Provincia
Regionale di Siracusa
Regolamento per l’assistenza ai ciechi e sordomuti poveri
rieducabili
Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n.85
del 10/10/1995 e 15 del 16/03/2000
Art.1
(Finalità)
La Provincia Regionale di Siracusa, in osservanza ai principi
contenuti nell'art.12, comma 1°, della legge regionale 23-5-1991,
n.33, concernente l'assistenza ai ciechi e sordomuti rieducabili, mira
a realizzare il pieno inserimento degli stessi in ambito familiare,
sociale e lavorativo al fine del conseguimento da parte degli stessi
della autonomia individuale.
A tale fine la Provincia Regionale interviene con servizi integrativi
di quelli prestati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie erogate
da altre amministrazioni.
Art.2
(Destinatari degli interventi)
I destinatari degli interventi socio-assistenziali disciplinati
con il presente regolamento sono:
1) I soggetti privi della vista, così come definiti dall'art.6
della legge 2-4-1968, n.482 e cioè coloro i quali risultano colpiti
da cecità assoluta o presentano un residuo visivo non superiore
ad 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
2) Gli ambliopi, e cioè coloro i quali accusano una significativa
riduzione della acuità visiva.
3) I sordomuti, intendendosi per tali i minorati sensoriali dell'udito
affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età
evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
parlato.
I soggetti di cui ai precedenti nn.1, 2 e 3 sono ammessi ai benefici
disciplinati dal presente regolamento a condizione che presentino i
seguenti requisiti:
1) Minorazione dell'udito o della vista attestata tramite il verbale
di visita medico-collegiale rilasciato dalle commissioni mediche previste
dalla legge n.295/1990, competenti per gli accertamenti della invalidità
civile, condizioni visive e sordomutismo. Coloro i quali dovessero risultare
sforniti del predetto verbale, nelle more dell'accertamento, verranno
ammessi ai benefici previsti da questo regolamento, su presentazione
di apposita certificazione medico-specialistica rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, accompagnata da una attestazione di avvenuta presentazione
della istanza ai fini indicati nel precedente comma, rilasciata dalla
competente A.U.S.L..
2) La rieducabilità, che dovrà essere attestata tramite
la presentazione di un certificato rilasciato dalla équipe pluridisciplinare
della A.U.S.L. di appartenenza, od una certificazione equivalente a
questa.
3) La residenza od il domicilio di soccorso presso uno dei Comuni della
provincia di Siracusa.
4) La frequenza di istituti scolastici, dalla scuola materna al diploma
od alla acquisizione di una qualifica professionale, il compimento di
studi universitari, corsi di specializzazione od abilitazione post diploma
o post universitari.
Art.3
(Interventi Socio-assistenziali)
La Provincia Regionale di Siracusa, per il raggiungimento
delle finalità indicate nell'art.1 del presente regolamento ed
in osservanza alle previsioni contenute nell'art.12 della legge regionale
n.33/1991, provvede ad assicurare in favore dei soggetti di cui all'art.2
i seguenti servizi ed interventi:
a) Assegni di studio;
b) attività extrascolastiche integrative;
c) Soggiorni e vacanze studio;
d) Convitto o semiconvitto presso istituti specializzati di istruzione
e di formazione professionale.
L’assegno di studio non può essere corrisposto a coloro
i quali risultano in possesso di un reddito personale, se maggiorenni,
o familiare, se minorenni, superiore al tetto stabilito annualmente
con decreto dell’Assessore Regionale EE.LL. Per reddito familiare
si intende quello costituito dalla somma dei redditi di ciascun componente
convivente della famiglia. Non si considerano tra i redditi personali
o familiari le indennità di accompagnamento ed i trattamenti
assistenziali aventi natura risarcitoria e/o finalizzata al riequilibrio
del deficit fisico-psichico del beneficiario.
Gli interventi di cui alle lettere b) e c) vengono erogati a titolo
gratuito o con la corresponsione di una quota di compartecipazione alla
spesa, in osservanza alle condizioni determinate annualmente con il
predetto decreto dell'Assessore Regionale per gli EE.LL..
Art.4
(Assegni di studio e contributi in danaro)
L'assegno di studio consiste in un contributo finanziario
che viene corrisposto alle famiglie, o agli interessati se maggiorenni,
come forma di assistenza diretta finalizzata al conseguimento di un
titolo di istruzione di ogni ordine e grado, musicale, artistica ed
universitaria, che viene erogato in osservanza a quanto previsto nel
precedente art.3.
Viene corrisposto a conclusione di ogni anno scolastico od accademico
frequentato, dietro presentazione della documentazione di seguito specificata:
- certificato di frequenza rilasciato dalla competente autorità
scolastica od universitaria;
- certificato rilasciato dalla Università con il quale venga
attestato il numero degli esami sostenuti nell'anno concluso.
L'assegno verrà erogato sino e non oltre il completamento del
4° anno fuori corso.
A richiesta dell'interessato, la Provincia Regionale può concedere
una anticipazione pari al 30% dell'assegno di studio, su presentazione
di attestato di iscrizione e frequenza scolastica, universitaria o di
formazione professionale.
L'ammontare dell'assegno viene determinato annualmente dalla Giunta
provinciale, in base alle disponibilità di bilancio ed alle richieste
pervenute.
La Provincia Regionale può autorizzare l'acquisto di ausili e
presidi didattici non inseriti nel nomenclatore tariffario dei presìdi
concessi dal Servizio Sanitario Nazionale, su richiesta dei rappresentanti
legali o dei tutori degli alunni non vedenti o non udenti iscritti alla
scuola dell'obbligo. Per l'autorizzazione, deve essere prodotta istanza
corredata del preventivo della ditta produttrice o venditrice dell'articolo.
Il pagamento in favore del fornitore verrà effettuato direttamente
dalla Provincia Regionale con atto formale del competente organo o ufficio.
La corresponsione dell'assegno di studio e del contributo di cui sopra
non sono compatibili con il convitto od il semiconvitto.
Art.5
(Attività extrascolastiche integrative)
Le attività extrascolastiche consistono in attività
fisico-sportive, culturali, teatrali, musicali e ricreative in genere,
nonché in tutte quelle attività mirate alla conoscenza
ed all'uso di ogni tecnica e strumento idoneo a facilitare l'accesso
alla cultura ed all'informazione e ad incrementare le capacità
e le possibilità di apprendimento, nonché il superamento
ed il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo di ritorno, rivolte
ai soggetti non udenti e non vedenti inseriti nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, per integrare ed
estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza
con l'azione della scuola.
Le predette attività si svolgono in orario diverso da quello
scolastico ed anche in periodi infrascolastici o di vacanza e comprendono
il trasporto degli utenti dall'abitazione al luogo dove le attività
vengono svolte e viceversa.
La fruizione di questo servizio è incompatibile con il convitto
od il semiconvitto perché in essi già compreso.
Le attività extrascolastiche indicate nel comma 1° possono
assumere anche la forma di corsi strutturati inseriti in progetti di
educazione globale degli utenti del servizio.
Art.6
(Soggiorni di vacanze e/o studio)
I soggiorni di vacanze e/o studio consistono nell'avviamento
dei soggetti non udenti o non vedenti in località marine, alpine
e turistiche in genere, site anche fuori del territorio nazionale, per
periodi, di norma, da un minimo di un giorno ad un massimo di 15 giorni,
aumentabili sino a trenta per motivi di studio.
Art.7
(Convitto e semiconvitto in istituti specializzati)
L'assistenza finalizzata alla istruzione, sia in regime
di convitto che di semiconvitto, concerne l'ammissione dei soggetti
aventi diritto in istituti specializzati per i minorati della vista
e dell'udito. I suddetti istituti impartiscono nelle proprie strutture
l'istruzione di ogni ordine e grado ed organizzano corsi di formazione
professionale anche fuori dalla propria struttura.
Il convitto comprende le seguenti prestazioni:
- Frequenza della scuola di ogni ordine e grado e/o del corso di formazione
professionale.
- Soggiorno residenziale dell'alunno per l'intero anno scolastico, compresi
i giorni festivi nel caso in cui l'alunno non si trovi presso la sua
famiglia.
- Vitto giornaliero.
- Attività di doposcuola per gli alunni.
- Attività extrascolastiche integrative.
- I trasporti dall'istituto a scuola e viceversa per i soggetti che
frequentino scuole normali o corsi professionali fuori dall'Istituto.
Il semiconvitto comprende le seguenti prestazioni:
- Frequenza della scuola di ogni ordine e grado e/o del corso di formazione
professionale o di recupero sia dentro che fuori l'istituto.
- Soggiorno dell'alunno dalle ore 8,00 alle ore 18,00.
- Vitto giornaliero.
- Trasporto dall'abitazione all'istituto e viceversa.
- Doposcuola per gli alunni.
- Attività extrascolastiche.
Art.8
(Criteri di ammissione presso gli istituti)
L'ammissione dei soggetti aventi diritto presso gli istituti
avviene secondo le modalità seguenti:
- Adesione alla richiesta avanzata dagli utenti in ordine alla scelta
del tipo di istruzione o di formazione professionale richiesto.
- Ove il numero dei posti disponibili presso gli istituti con sede nel
territorio provinciale non fosse sufficiente a soddisfare le domande
ammesse, si segue il criterio di privilegiare la reale condizione socioeconomica
del richiedente, agganciandolo alla difficoltà economica ovvero
privilegiare i soggetti con reddito familiare inferiore ai fini dell'ammissione
preferenziale presso gli istituti con sede nel territorio provinciale.
- Si garantisce la scelta dei servizi ritenuti più idonei anche
al di fuori della circoscrizione territoriale così come previsto
dall'art.5, comma 1, lett. l), della legge 5-2-1992, n.104, legge quadro
sull'handicap, secondo la valutazione degli assistenti sociali su proposta
delle équipes pluridisciplinari del territorio della provincia,
al fine di favorire la permanenza dei soggetti nell'ambito familiare.
Art.9
(Convenzioni con istituti specializzati)
abrogato
Art.10
(Criteri di scelta degli istituti specializzati)
abrogato
Art.11
(Comitato di rappresentanza familiare e delle associazioni di categoria)
E' istituito un comitato di rappresentanza dei familiari
e/o tutori degli inabili, con la partecipazione delle associazioni di
categoria degli inabili, dell'Assessore ai Servizi Sociali, che lo presiede,
o di un suo delegato, con sede permanente presso la Provincia Regionale
di Siracusa.
Il comitato ha carattere propositivo riguardo alle necessità
operative di interesse collettivo od individuale e di tutela degli interessi
degli inabili, e risulta composto come segue:
- assessore ai servizi sociali o suo delegato che lo presiede;
- due rappresentanti dei familiari e/o tutori dei minorati dell’udito
liberamente scelti tra di essi;
- due rappresentanti dei familiari e/o tutori dei minorati della vista
liberamente scelti tra di essi;
- un delegato per ognuna delle associazioni legittimate alla rappresentanza
di categoria in osservanza alla legislazione vigente;
Il Comitato è convocato almeno ogni bimestre e le sedute saranno
verbalizzate da un dipendente provinciale, di qualifica non inferiore
alla sesta, designato dal Presidente del Comitato.
Art.12
(Istituzione di corsi professionali a favore dei tutori
e/o familiari dei soggetti svantaggiati)
La Provincia Regionale di Siracusa istituisce corsi di
formazione educativa e professionale di base peri tutori e/o per i familiari
dei soggetti che ne facciano richiesta al fine di migliorare la competenza
cognitiva nei confronti del soggetto svantaggiato per favorirne l'integrazione
sociale nell'ambito familiare.
Art.13
(Rette di ricovero)
Fino alla emanazione di una specifica disposizione in
materia da parte dell'Assessorato Regionale, il tetto massimo delle
rette giornaliere per il ricovero negli istituti privati è determinato
nel modo seguente:
- Convitto
L.65.000
- Semiconvitto con la scuola pubblica, parificata privata per i disabili
che frequentano la scuola dell'obbligo .
L.34.000
- Semiconvitto con scuola privata per corsi professionali, post scuola
dello obbligo
L.43.000
Il predetto limite non è applicabile per gli istituti
pubblici, mentre per gli istituti privati è derogabile esclusivamente
per esigenze ben determinate da specificare e motivare nell’atto
deliberativo che approva la convenzione con l’istituto.
Le rette di ricovero da corrispondere agli istituti privati vengono
rivalutate secondo gli indici elaborati dall'I.S.T.A.T. in relazione
all'aumento del costo della vita.
Al pagamento delle rette si farà luogo trimestralmente, a seguito
dell'accertamento circa il possesso da parte degli istituti di tutte
le professionalità, strutture e messi idonei allo svolgimento
della attività e che inoltre siano stati raggiunti i livelli
di standards dei servizi degli obiettivi prefissati.
Art.14
(Modalità di erogazione dei servizi di cui agli artt.5 e 6)
I servizi di cui all'art. 5 ed all'art. 6 sono realizzati
direttamente dalla Provincia Regionale o attraverso la stipula di convenzioni
con appositi istituti, associazioni senza fine di lucro e che abbiano
maturato esperienza nel settore della disabilità, enti pubblici
e privati dotati di personale specializzato, scelti tra quelli che hanno
inoltrato istanza a seguito della pubblicazione dei bandi della Provincia
Regionale, nei quali sono fissati i requisiti ed i documenti richiesti,
in relazione alla specifica attività da svolgere.
I bandi sono resi noti con le modalità specificate nell'art.9
ed inviati a tutte le associazioni del settore.
Art.15
(Istanze per l'accesso ai servizi)
Le istanze per la fruizione dei servizi di cui all'art.
3, comma 1, fatta eccezione per il servizio di soggiorni vacanze e studio,
devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno
scolastico successivo. Per casi di eccezionale necessità si potrà
procedere ad accogliere istanze pervenute successivamente.
Le istanze relative al convitto, al semiconvitto ed alle attività
extrascolastiche pervenute successivamente al termine previsto, sono
ammesse soltanto nell'ambito dei posti convenzionati disponibili per
rinunzia o decadenza.
Le istanze relative a tutti i servizi previsti nel presente regolamento
devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui all'art.2, nonché della certificazione attestante
il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, del certificato di stato
di famiglia e del certificato contestuale del soggetto da assistere.
Art.16
(Norme finali e transitorie)
abrogato
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