Provincia
Regionale di Siracusa
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE
DELLE PARI OPPORTUNITA'
Art.1
(Istituzione)
E' istituita presso l'Amministrazione Provinciale di Siracusa la Commissione
Provinciale per le Pari Opportunità, quale organismo permanente
e consultivo del Consiglio e della Giunta in attuazione dei principi
di parità ai sensi dello Statuto della Provincia di Siracusa
Art.1 (Principi fondamentali) comma 15- Art.31 ( Pari opportunità)
comma 1-2-3-4 , degli Art.3 e 37 della Costituzione Italiana
Art.2
(Finalità ed obiettivi)
Finalità della Commissione sono :
-promuovere una cultura delle pari opportunità che garantisca
le differenze di genere e di orientamento sessuale in ogni ambito, dall'educazione,
alla formazione, alla cultura, al mondo del lavoro, alla politica, la
vita sociale, nelle istanze pubbliche come nel privato;
-adoperarsi per un reale riequilibrio della rappresentanza politica
delle donne;
La Commissione persegue i seguenti obiettivi:
a)attuare dei principi di pari opportunità per tutte le categorie
penalizzate da meccanismi di disuguaglianza e/o di discriminazione basati
sul sesso, sull'appartenenza etnica, sull'orientamento sessuale, in
ambito sovracomunale.
b)Integrare i bisogni con le priorità e le aspirazioni delle
donne e degli uomini, al fine di promuovere una reale pari opportunità;
mobilitare tutte le politiche e le misure atte a valorizzare la differenza
di genere e favorire le azioni positive.
c)Sollecitare e favorire tutti i percorsi individuali e collettivi di
valorizzazione delle risorse femminili, nei contesti sociali, organizzativi
e decisionali; (empowerment)
d)Favorire la costituzione di una rete tra donne singole e/o associate,
per lo scambio di competenze ed esperienze, e per lo sviluppo di sinergie
per obiettivi comuni in ambito politico, culturale, associativo e del
mondo del lavoro (networking)
Art.3
(Compiti)
la Commissione PO:
1- è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali della
Provincia, e le corrispondenti realtà femminili del territorio
provinciale e promuove l'ottica di genere nell'attività e nella
programmazione della Provincia;
2- si raccorda con il Comitato Pari Opportunità e con l'Ufficio
Pari Opportunità;
sollecita iniziative tese a favorire l'accesso delle donne in tutti
gli ambiti della vita, a cominciare dal mercato del lavoro;
favorisce interventi nella scuola per valorizzare la differenza di genere
e renderla patrimonio condiviso nelle nuove generazioni;
promuovere iniziative che favoriscano la visibilità della cultura
delle donne, sia nel campo del sapere che in quello delle professioni.
Art.4
(Composizione ed organizzazione della Commissione)
1 -Fanno Parte della Commissione:
a) tre esperti designati dal Presidente, la Consigliera di Parità,
la Coordinatrice delle Amministratrici, la Rappresentante delle immigrate
e le Consigliere Provinciali;
b) altre donne che ne facciano richiesta, a seguito di apposito bando
di cui all'art.9.
2- per lo svolgimento della propria attività la Commissione può
articolarsi in gruppi di lavoro, definiti dalla Commissione stessa in
base al programma e agli obiettivi;
3- ogni gruppo nomina al proprio interno una referente;
4- la Commissione può avvalersi di consulenze esterne;
Art. 5
(Organi della Commissione)
Sono organi della Commissione:
1 - La Presidente
2 - L'Ufficio di presidenza
3 - La Commissione
Art.6
(Presidenza della Commissione)
1- La Presidente è eletta dalla Commissione nel
suo seno a maggioranza dei voti;
2- La Presidente rappresenta la Commissione all'interno e all'esterno
dell'amministrazione provinciale;
3- convoca e presiede le sedute, predispone l'ordine del giorno delle
riunioni, indicando gli argomenti da trattare;
4- coordina tutta l'attività della Commissione e ne promuove
l'attuazione;
5- propone alla Giunta provinciale l'adozione di provvedimenti di spesa
relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità
di bilancio;
6- predispone il documento programmatico da discutere in sede di Commissione
e da trasmettere, entro i termini stabiliti a tutti gli organi competenti.
7- La Vice Presidente è eletta dalla Commissione su proposta
della Presidente, collabora con la Presidente stessa e, in caso di assenza
o impedimento di quest'ultima la sostituisce nei conpiti previsti dal
presente regolamento, il nominativo della Vice Presidente viene proposto
alla prima Commissione utile.
Art.7 ( Ufficio di presidenza)
1- La Commissione può avvalersi di un ufficio di
Presidenza, del quale fanno parte:
-la Presidente
-la Vice-Presidente
-la Coordinatrice delle Amministratrici, anch'essa se nominata
-la responsabile delle donne immigrate, se nominata
-la Consigliera di parità provinciale
-un numero di donne-fino ad un massimo di 8, scelte dalle componenti
della Commissione tenendo conto la più ampia rappresentanza di
categorie, le modalità di voto sono decise nella stessa riunione;
2- l'Ufficio di Presidenza collabora con la Presidente
nella gestione dell'attività della Commissione stessa;
3- per il funzionamento della Commissione la Provincia mette a disposizione
apposita struttura;
4- viene assegnato, con disposizione di servizio, ad una dipendente
dell'Amministrazione Provinciale di livello non inferiore al C1 l'incarico
di Segretaria della Commissione.
Art.8
(Funzionamento della Commissione)
1- Le sedute della Commissione si intendono valide se
sono presenti la maggioranza delle componenti, in prima convocazione,
mentre in seconda convocazione sono valide se sono presenti almeno un
terzo delle componenti;
2- quando qualcuna delle componenti sia impossibilitata a partecipare
alla
riunione, per non essere considerata assente non giustificata, può
informare, verbalmente o per iscritto, la Presidente prima dell'inizio
della riunione;
3- dopo tre assenze non giustificate si decade dal ruolo, con procedura
analoga a quella prevista dal Regolamento provinciale per le consigliere
e i consiglieri;
4- la Commissione si riunisce, di regola, una volta al mese, convocata
dalla Presidente con avviso scritto a domicilio, almeno cinque giorni
prima della data della seduta;
5- la Commissione può essere convocata anche in casi eccezionali
e per telegramma inviato almeno un giorno prima, o quando ne faccia
richiesta un quinto delle componenti: in questo caso la seduta deve
avere luogo entro 15 giorni da quando la richiesta è pervenuta
alla Presidente;
6- delle sedute viene redatto apposito verbale, firmato dalla Presidente
e dalla Segreteria ed è sottoposto all'approvazione della Commissione
nella seduta successiva;
7- chiunque voglia far risultare a verbale proprie dichiarazioni testuali,
le detta o ne fornisce testo scritto;
.
Art.9
(Criteri e procedure per la composizione della Commissione per le Pari
Opportunità)
1-Per la presentazione delle candidature per la futura Commissione il
Presidente dell' Amministrazione , avvalendosi dell'Ufficio Pari Opportunità,
predispone un apposito bando pubblico entro 60 giorni dall'avvenuta
esecutività del regolamento per la prima nomina ed in seguito
entro 60 giorni dallo scadere della Commissione in carica.
2- Il bando deve rivolgersi a:
a) associazioni e movimenti che dimostrino di agire per il conseguimento
delle pari opportunità tra donne e uomini;
b) associazioni del mondo economico e del lavoro che rappresentino le
donne e /o dimostrino di avere prodotto progetti e/o pratiche significative
rivolte alle donne;
c) donne singole che attestino, con apposito curriculum, attività,
pubblicazioni, atti significativi, competenze e cultura che valorizzino
la differenza di genere.
Il Segretario Generale, la responsabile dell'ufficio Pari Opportunità
coadiuvati da esperte e consulenti di P.O. se presenti in Amministrazione
verificano che le candidature presentate hanno i requisiti previsti
dal bando. Le candidate, accettate perchè hanno i requisiti previsti
dal bando, formano una assemblea elettorale per l'elezione delle componenti
e degli organismi.
Art. 10
(numero delle componenti la Commissione e durata in carica della stessa)
Il numero delle componenti la Commissione incluse le componenti
di diritto (vedi art.4 parg.1 a) non può superare le 15 unità;
La durata della Commissione è di cinque anni.
Art.11
(rimborso spese e norma finanziaria)
Le componenti della Commissione possono essere autorizzate
a partecipare , previa deliberazione della Giunta Provinciale a Convegni,
seminari ed incontri di particolare rilevanza per la Commissione, in
tal caso è loro dovuto il rimborso spese di viaggio e soggiorno
effettivamente sostenute.
Alle componenti della Commissione e alle componenti del Direttivo che
hanno residenza fuori del capoluogo, per le riunioni ufficiali, è
dovuto un rimborso di carburante o l'equivalente del biglietto del bus.
Il previsto rimborso spese dovrà essere corrisposto sia ai componenti
che agli esperti che partecipano alle riunioni e che risiedono fuori
del capoluogo.
Nel bilancio di previsione della provincia sarà previsto un apposito
capitolo di spesa per le attività della Commissione; a tal fine
la Presidente della Commissione presenterà almeno 45 giorni prima
del termine di legge per l'approvazione del bilancio, un programma annuale
di attività, corredato da un preventivo spesa