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29-01-2016

Tributi locali, sanzioni ridotte



Tributi
L'articolo 1, comma 133, della Legge n. 208/2015 ha anticipato di un anno l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio prevista dal D.Lgs. n. 158/2015. A seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità, la nuova disciplina, divenendo efficace dal 1° gennaio 2016, ha ridefinito il quadro delle sanzioni. Ai pagamenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza si applica una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). In alternativa, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%). La violazione, inoltre, può essere sanata entro 90 giorni da quando è stata commessa, versando la sanzione ridotta all'1,66% (1/9 del 15%). L'ultima possibilità per i contribuenti è rappresentata, infine, dal ravvedimento lungo, entro un anno dalla violazione, ma la misura della sanzione si innalza al 3,75% (1/8 del 30%).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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